#BUCCINASCO: ATTENZIONE ALLE PROSSIME SCADENZE TRIBUTARIE
L’Imposta Municipale Propria (IMU), la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI) del nostro Comune non hanno subito nel 2018 nessuna variazionerispetto all’anno scorso, né riguardo alle aliquote né per le modalità di pagamento.
Di conseguenza, per pagare l’Imposta Municipale Propria (IMU) e la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), nel caso in cui la situazione contributiva sia la medesima del 2017, cioè non ci siano state variazioni (acquisti, vendite, fusioni, ampliamenti…), sarà sufficiente ricopiare il modello F24 dell’anno 2017 senza doversi necessariamente recare allo sportello dell’Ufficio Tributi.
Per quanto concerne, invece, la Tassa sui Rifiuti (TARI), il Comune invia, come ogni anno, i bollettini di pagamento MAV necessari per il versamento.
Di seguito alcune indicazioni relative ad IMU, TASI e TARI.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Il D.L. n. 102/2013 ha previsto l’abolizione definitiva dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’abitazione principale (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Per tutte le altre fattispecie imponibili l’Imposta Municipale Propria è dovuta e deve essere corrisposta in due rate annuali con scadenza, quest’anno, il 18 giugno e il 17 dicembre. È consentito il versamento in un’unica soluzione entro il 18 giugno; per il pagamento va sempre utilizzato il mod. F24 (codice Comune: B240).
In merito alla definizione di abitazione principale, è utile fornire alcuni chiarimenti:
– per abitazione principale si intende l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (fa fede la data di richiesta di residenza anagrafica);
– l’abolizione dall’applicazione dell’IMU riguarda l’abitazione principale e una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2-C/6-C/7). Questo significa che, se per esempio il possessore dell’abitazione principale è proprietario anche di 1 box (C/6), 1 deposito (C/2) e una tettoia (C/7) non dovrà fare alcun versamento. Se, invece, il possessore dell’abitazione principale è proprietario anche di 2 box (C/6) oppure di 1 box (C/6) e 1 posto auto (C/6), l’esonero dal pagamento dell’IMU riguarderà unicamente l’abitazione principale e una sola pertinenza (quella con la rendita più alta). Dovrà essere, invece, effettuato il pagamento del secondo box e del posto auto;
– si considera assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Per poter usufruire di questa assimilazione è necessario presentare apposita autocertificazione entro il 30 aprile di ciascun anno. La stessa ha validità dal 1° gennaio dell’anno di presentazione. In assenza di modifiche la predetta autocertificazione ha effetto anche per gli ani successivi;
– si considerano, altresì, assimilati ad abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per poter usufruire di questa assimilazione è necessario presentare apposita autocertificazione entro il 30 aprile di ciascun anno. La stessa ha validità dal 1° gennaio dell’anno di presentazione. In assenza di modifiche la predetta autocertificazione ha effetto anche per gli ani successivi;
– per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale non è più prevista l’assimilazione ad abitazione principale ma la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante/possessore possegga un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante/possessore oltre all’immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
È disponibile un applicativo per il calcolo on-line, clicca QUI
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
La legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha introdotto un nuovo tributo, denominato TASI, sigla che indica una Tassa sui Servizi Indivisibili, cioè sui servizi destinati all’intera collettività, come la manutenzione e l’illuminazione delle strade, la cura del verde pubblico eccetera.
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l’abolizione della TASI per quanto concerne l’abitazione principale – ad esclusione delle abitazioni di lusso identificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e le pertinenze (una per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7).
Per tutte le altre fattispecie imponibili la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) è dovuta e deve essere corrisposta in due rate annuali con scadenza, quest’anno, il 18 giugno e il 17 dicembre. È consentito il versamento in un’unica soluzione entro il 18giugno; per il pagamento va sempre utilizzato il mod. F24 (codice Comune: B240).
La base imponibile è la medesima dell’IMU e si applicano le stesse regole dell’IMU anche per quanto riguarda la definizione di abitazione principale e di pertinenza, nonché per i casi di assimilazione ad abitazione principale. Il metodo di calcolo è quindi identico, tranne che per gli immobili concessi in locazione per i quali rimarrà a carico del proprietario una percentuale pari al 70% per le abitazioni adibite ad abitazione principale dell’inquilino (che non pagherà nulla) e al 90% per gli altri immobili (con il 10% a carico dell’affittuario).
È disponibile un applicativo per il calcolo on-line, clicca QUI
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
La legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha introdotto la Tassa sui Rifiuti (TARI) che è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Le scadenze per il pagamento della TARI sono due:
– Acconto: 30 giugno;
– Saldo: 30 novembre.
È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno; per il versamento deve essere utilizzato il bollettino di pagamento MAV che inviato dal Comune entro la fine del mese di maggio.
Tariffe anno 2018:
Le tariffe applicate sono sempre quelle approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del 18 marzo 2014 e sono composte per quanto concerne le utenze domestiche da una parte fissa (calcolata in base ai metri quadrati e al numero dei componenti del nucleo famigliare) e una variabile (calcolata unicamente in base ai componenti del nucleo familiare) e per quanto concerne le utenze non domestiche da una parte fissa ed una variabile entrambe calcolate in base ai metri quadrati.
All’importo totale dovuto a titolo di TARI è già stato aggiunto il 5% relativo al Tributo Provinciale.
L’ufficio Tributi è a disposizione: lunedì dalle 8.30 alle 14; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; mercoledì dalle 14 alle 19 (ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, nei quali l’orario di apertura sarà dalle 8.30 alle 12).
al telefono mi hanno detto che il termine è il 30 giugno
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al telefono mi hanno detto che il termine è il 30 giugno